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Tutela lavoratori a progetto. Intervento sull'istituto sperimentale di tutela del reddito a favore dei lavoratori a progetto (articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008), che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito (aumentato al 20% dall'articolo 7-ter, comma 8, del Dl 5/2009) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto. È previsto, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4mila euro per questi lavoratori (escludi i titolari di lavoro autonomo), a condizione che operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a 20mila euro e superiore a 5mila euro, abbiano accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi, risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata.
Utilizzo Tfr. Continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'Inps nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr. Le risorse derivano dal versamento da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di Tfr maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari, destinato al finanziamento di specifici interventi previsti all'elenco 1 della legge finanziaria 2007.